Studio Sogni


Vai ai contenuti

Menu principale:


Valutazione rischi

Sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito gli obblighi cui sono soggette le attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, già previste dal D.Lgs. 626/94, estendendone l'applicazione a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparatie a tutte le tipologie di rischio.

L'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 dispone che "la
valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

Il
documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
  • il programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


Studio Sogni affianca le aziende nell'effettuare tale valutazione, collaborando con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori e con il Medico Competente, mettendo a disposizione la pluriennale esperienza nel campo, matuarata nei settori dell'industria metalmeccanica, della carta, della gomma/plastica del tessile e della chimica, al fine di:

  • individuare e valutare i fattori di rischio;
  • predisporre le misure preventive e protettive;
  • organizzare il sistema di gestione aziendale della sicurezza;
  • individuare, programmare ed eventualmente erogare i percorsi di formazione ed informazione degli addetti.


Studio Sogni inoltre partecipa all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione interno o
assume l'incarico del servizio di prevenzione e protezione esterno.


Ultima modifica 15.9.08 | asogni@studiosogni.it

Torna ai contenuti | Torna al menu