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Sicurezza sul lavoro
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito gli obblighi cui sono soggette le attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, già previste dal D.Lgs. 626/94, estendendone l'applicazione a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparatie a tutte le tipologie di rischio.
L'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 dispone che "la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".
Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere:
Studio Sogni affianca le aziende nell'effettuare tale valutazione, collaborando con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori e con il Medico Competente, mettendo a disposizione la pluriennale esperienza nel campo, matuarata nei settori dell'industria metalmeccanica, della carta, della gomma/plastica del tessile e della chimica, al fine di:
Studio Sogni inoltre partecipa all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione interno o
assume l'incarico del servizio di prevenzione e protezione esterno.